Con la sentenza n. 172
del 20 gennaio 2016, il Consiglio di Stato, ha sancito
l’illegittimità di un concorso riservato a diplomati “periti
agrari”, con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale
invece che all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Secondo il massimo organo
della giustizia amministrativa i due diplomi sono assolutamente
equipollenti e, pertanto, è illogico ammettere entrambi i titoli al
concorso però prevedendo, come requisito professionale obbligatorio,
la sola iscrizione all’Albo dei Periti agrari e non anche quella
all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Consiglio di Stato,
nella citata sentenza n. 172/2016 compie un’ampia disamina
sull’equipollenza dei titoli di studio, ritenendola totale, così
come confermato anche “dall’art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328
che prevede le medesime classi di laurea ..... per l’accesso alla
professione” e dal parere dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato del 21 settembre 2009.
Chiarito questo aspetto,
le conseguenze sono automatiche, nel senso che al titolo “non può
essere disgiunta la conseguente abilitazione ed iscrizione al
relativo Albo professionale”.
Per l’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si
tratta di una autorevole conferma delle proprie tesi, sempre
ribadite, in ordine alla validità dei titoli ed all’adeguatezza
della professione.
La citata sentenza n.
172/2016 riguarda incidentalmente anche il terzo Albo professionale
del settore, quello degli Agronomi e Forestali.
La vicenda a cui il
Consiglio di Stato ha messo fine riguarda infatti un concorso
pubblico indetto dalla Provincia di Sassari nell’ormai lontano 2010
ed (erroneamente) riservato solo agli iscritti nell’Albo dei Periti
agrari; il pronto intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici
indusse l’Amministrazione provinciale ad aprire l’accesso anche
agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati (decisione che è stata ora confermata dalla sentenza n.
172/2016 del Consiglio di Stato) mentre rimasero esclusi gli iscritti
nel terzo Albo di settore, quello degli Agronomi, tanto che uno di
essi, che aveva fatto domanda di partecipazione al concorso ma era
stato escluso (in relazione all’Albo di appartenenza), aveva fatto
ricorso prima al TAR Sardegna e poi al Consiglio di Stato, però con
risultati negativi.
Il Consiglio di Stato
infatti con la sentenza n. 3266/2014, respingeva il ricorso sulla
base del fatto che il bando di concorso della Provincia di Sassari
prevedeva espressamente l’iscrizione all’Albo dei Periti agrari
(e poi, su intervento del Collegio Nazionale, anche all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) e non a quello degli
Agronomi, Albo che peraltro non risultava avere proposto azione
alcuna.
Puntuale ed efficace
invece l’azione dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, che è intervenuto anche con un proprio ricorso e che ha
portato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 172/2016, di piena
equipollenza dei titoli di studio e degli Albi professionali.
Roma, 25 gennaio 2016
Per visualizzare il comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati clicca qui
PER IL CONSIGLIO DI STATO AGROTECNICI SEMPRE EQUIPOLLENTI NEI CONCORSI PUBBLICI
PER IL CONSIGLIO DI STATO AGROTECNICI SEMPRE EQUIPOLLENTI NEI CONCORSI PUBBLICI
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