BANDO OPERAZIONE 13.1.01 INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

OBIETTIVI
La sottomisura è finalizzata a contrastare l’abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione dei suoli; il mantenimento dell’agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
L’erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un’integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.
COSA VIENE FINANZIATO
L’indennità compensativa consiste in un aiuto annuale a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e minori ricavi dell’attività agricola esercitata in aree svantaggiate di montagna, rispetto ai costi e ricavi della medesima attività svolta in aree non soggette a svantaggi naturali.
IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI
Gli impegni relativi ai diversi indirizzi produttivi sono indicati nella seguente Tabella.
CONDIZIONALITÀ
L’agricoltore che percepisce l’indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.
ENTITÀ DELL’AIUTO
È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio, con alcunee limitazioni e specifiche.
Importo unitario dell’aiuto
L’importo unitario dell’aiuto è differenziato in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all’altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda. Gli importi sono graduati in relazione alla superficie aziendale complessivamente interessata dalle singole tipologie colturali, suddivisa in tre classi di superficie caratterizzate da valori decrescenti degli importi di indennità per unità di superficie(ha), come indicato nelle seguenti tabelle.
L’indennità per le tipologie colturali pascolo e prato (permanente e avvicendato) viene calcolata sulla base dell’incidenza percentuale della superficie delle singole classi di pendenza e/o altitudine sulla superficie totale della tipologia colturale considerata.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità sono riferite a:
− caratteristiche del richiedente;
− caratteristiche delle superfici e delle colture.
Caratteristiche relative al richiedente
Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
a) risultare “Agricoltori in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/20135;
b) esercitare l’attività agricola in Lombardia su terreni dei Comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna.
Caratteristiche delle superfici e delle colture
L’indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all’interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e riguarda le imprese afferenti ai seguenti sistemi agricoli:
zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere;
- pascolo minimo 5 Ha
- prato permanente minimo 1 Ha
seminativi - prato da vicenda minimo 1 Ha;

viticoltura specializzata minimo 0,5 Ha; 

frutticoltura specializzata (frutteto oliveto, castagneto) minimo 0,5 Ha.
Quando presentare la domanda
La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al 16 maggio 2016. 

Se vuoi presentare domanda per il P.S.R. compila il modulo di contatto in alto a destra


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