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PUBBLICATO IL BANDO P.S.R. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

E' stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 52 di Martedì 22 dicembre 2015 il BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO ANNO 2016 relativo alla MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA (SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA e SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA).
IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 “CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” E 11.2.01 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i seguenti:
A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008) su tutta la SAU1 aziendale biologica.
B. Sulle superfici richieste a premio deve essere portato a termine il ciclo colturale ordinario, che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate ad uso alimentare o zootecnico. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.
NOTA BENE: La perdita della certificazione biologica (iscrizione all’elenco degli operatori biologici) comporta la decadenza totale della domanda in quanto tale fattispecie si configura come impegno essenziale.
Combinabilità degli impegni della Misura 11
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura , contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse. La Misura 11 è combinabile esclusivamente:
a) con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20: - 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” - 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” - 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
b) con l’azione I “Conservazione della biodiversità nelle risaie” della Misura 214 Pagamenti Agroambientali del PSR 2007-13.
ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.
Ai fini della presente Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche
Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Il premio relativo al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico, che reimpieghino, nella dieta delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili (conversione o mantenimento).
Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali. Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo gruppo coltura.
Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell’art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.
La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.
Condizioni relative al richiedente
Possono presentare domanda per accedere ai benefici della Misura 11 solo i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3 di seguito precisati:
1. risultano essere “agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014, dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.
2. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’ Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 9.3 del D.M. n. 18354/2009). 
I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del presente punto 3, non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2016.
La cancellazione dall’elenco regionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
Condizioni relative alle aziende miste
Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale devono essere destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura. Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in Regioni confinanti.
Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un’azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.
La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 ha di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e 1 ha di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.
La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura), ma indipendentemente dall’operazione richiesta (conversione o mantenimento).
Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti:
- notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l’istruttoria chiusa positivamente;
- fascicolo aziendale aggiornato.
Colture ammesse a premio
Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:
• seminativi: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Seminativi”.
Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.
• colture orticole: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture orticole”.
Non sono ammessi a premio orti e frutteti familiari. Si intendono come familiari gli orti ed i frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all’autoconsumo.
• colture arboree: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture arboree” .
Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.
• prato permanente: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Prato permanente”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
• colture foraggere per aziende zootecniche: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.
Condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”
Possono richiedere il premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” le imprese con almeno un allevamento biologico o in conversione, notificato e certificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.
Lo specifico premio previsto per le “Colture foraggere per aziende zootecniche” è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:
a) conduzione di un allevamento biologico o in conversione notificato e certificato, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB);
b) conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è reimpiegato nel proprio allevamento per l’alimentazione del bestiame;
c) la quantità di superficie ammessa a premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
- 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
- 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.
Presentazione delle domande
Per l’anno 2016 i soggetti aventi diritto possono presentare le seguenti tipologie di domanda:
• domanda di aiuto da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d’impegno.
• domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11 nell’anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento
Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione all’agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta;
3. presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina agrometereologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).
L’accesso preferenziale per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate. La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste al punto 1. 
Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene conteggiata una sola volta.
La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto dall’articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.


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PUBBLICATO IL BANDO P.S.R. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

P.S.R. LOMBARDIA: MISURE AGRO-AMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA

E' imminente la pubblicazione sul BURL dei decreti per la presentazione delle domande relative a:


PSR LOMBARDIA, MISURA 10 - Approvata con Decreto n.11389 del 16 dicembre 2015, la Misura 10, Sottomisura 10.1 'Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali', mette a disposizione 50 milioni di euro per il 2016. La Misura 10 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale attraverso il sostegno di pratiche agricole sostenibili sul fronte ambientale in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.
LE OPERAZIONI - Il bando propone agli agricoltori 10 diverse operazioni: 10.1.01 'Produzioni agricole integrate' (vedi scheda), 10.1.02 'Avvicendamento con leguminose foraggere' (vedi scheda), 10.1.03 'Conservazione della biodiversità nelle risaie' (vedi scheda), 10.1.04 'Agricoltura conservativa' (vedi scheda), 10.1.05 'Inerbimenti a scopo naturalistico' (vedi scheda), 10.1.08 'Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti' (vedi scheda), 10.1.09 'Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali' (vedi scheda), 10.1.10 'Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento' (vedi scheda), 10.1.11 'Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono' (vedi scheda), 10.1.12 'Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono' (vedi scheda)
REQUISITI - Le operazioni prevedono, ognuna, specifici impegni che il richiedente deve osservare dal 1 gennaio 2016 per un periodo di impegno di 5 o 6 anni, a seconda dell'operazione prescelta. Possono presentare domanda le imprese agricole individuali, le società agricole, le società cooperative agricole e, solo per le operazioni 10.1.08 e 10.1.09, gli enti gestori di aree protette ed aree Natura 2000. Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura riceveranno per ogni anno di impegno un premio per ettaro di superficie/ numero di U.B. (Unità Bestiame) oggetto di impegno. Il premio compensa l'agricoltore per i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'attuazione della pratica agro-climatico-ambientale prescelta. L'importo dei premi/ettaro varia in funzione dell'operazione a cui si fa riferimento ed alle tipologie di coltura.

PSR LOMBARDIA, MISURA 11 - Approvata con Decreto n.11414 del 16 dicembre 2015, valevole per l'anno 2016, Operazioni 11.1.01 Conversione all'agricoltura biologica (vedi scheda); 11.2.01 Mantenimento dell'agricoltura biologica (vedi scheda), la Misura 11 promuove l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di coltivazione e allevamento che prevedono un impiego ridotto di sostanze per la difesa delle colture e la fertilità del terreno, limitandole ai prodotti consentiti dal metodo biologico, finanziando gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità ai regolamenti comunitari di settore. Per le nuove adesioni gli impegni decorrono dal 1 gennaio 2016 e si protrarranno per un periodo di 6 anni.
REQUISITI - Possono presentare domanda coloro che: risultano essere "agricoltori in attività"; sono iscritti al registro regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e, al momento della domanda, sono già iscritti a tale elenco; hanno presentato notifica d'attività per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015; al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo.
Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura riceveranno, per ogni anno di impegno, un premio per ettaro di superficie oggetto di impegno. Il premio compensa l'agricoltore per i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'attuazione della pratica agro-climatico-ambientale prescelta.

Per informazioni e/o consulenza compila il modulo di contatto in alto a destra


P.S.R. LOMBARDIA: MISURE AGRO-AMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA

MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Operazione 11.2.01
Cosa finanzia
Il sostegno al mantenimento del metodo di produzione biologica, mediante il pagamento dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta l’adozione di tale pratica rispetto all’agricoltura convenzionale.
IMPEGNO
Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione biologica definiti ai sensi del Regolamento (CE) n.834/2007 e relativi regolamenti applicativi.
Gli impegni devono essere rispettati per 6 anni.
Beneficiari
Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti:
• agricoltore in attività
Condizioni di ammissibilità
Il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno:
• risultare “agricoltori in attività”;
• essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici;
• porre sotto impegno, a partire dal primo anno, tutta la SAU aziendale (Superficie Agricola Utilizzata) o tutta la SAU riferita ad unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.
Per le aziende zootecniche che richiedono il premio relativo a “Colture foraggere per aziende zootecniche”, condurre l’allevamento (tutti i capi aziendali di una specie) o gli allevamenti, conformemente ai metodi della zootecnia biologica, definiti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore.
La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in comuni di collina o montagna in base alla classificazione ISTAT di collina o di montagna e 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nei comuni di pianura in base alla classificazione ISTAT.
Questa Operazione si applica a tutte le tipologie colturali e alle colture foraggere destinate alla zootecnia biologica, con l’eccezione dei prati avvicendati e non, dei pratipascoli e dei pascoli situati nei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna indicati nell’allegato B del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Inoltre durante il periodo d’impegno la superficie richiesta per il sostegno, al momento della domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di sostegno.
La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può ridursi nell’arco del periodo d’impegno di una quota massima pari al 15% della superficie richiesta con la domanda iniziale di aiuto. Il premio sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.
Contributo
Il sostegno consiste in un pagamento annuale, calcolato per ettaro di superficie (sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi, connessi agli impegni assunti) mantenuta con il metodo di produzione biologico.
Gli importi dei premi sono stati diversificati a seconda delle colture, in modo da considerare le diverse tecniche di produzione abituali e l’impatto degli impegni proposti:
TIPOLOGIA DI COLTURA IMPEGNI PRINCIPALI TOTALE INDENNIZZO (EURO/ETTARO)
Seminativi 345
Colture orticole 540
Colture arboree 810
Prato permanente 110
Colture foraggere per aziende zootecniche 540
Greening: i premi previsti per questa operazione non sono soggetti a decurtazioni dovute a sovrapposizioni con gli impegni Greening collegati alla Domanda Unica.
FAQ
1. Questa Operazione è combinabile con altre tipologie di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020?
L’Operazione è combinabile sulla medesima superficie (particella) se occupata dalla stessa coltura, con le seguenti Operazioni relative agli impegni agroclimatico-ambientali:
• Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;
• Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento;
• Operazione 10.1.10+10.1.03
L’Operazione non è invece combinabile con le seguenti tipologie di sostegno:
• Operazione 11.1.01 sulla medesima superficie (particella);
• Operazioni della misura 12 relative alle indennità compensative per le aree agricole nelle Aree Natura 2000.
Attività minime, condizionalità, requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari
Se aderisci alla presente Operazione ricordati che oltre agli impegni sopra citati, devi rispettare anche gli impegni collegati a:
• attività minime previste dal DM 6513 del 18/11/2014 e 1420 del 26/02/2015, DGR 3232 del 6/3/2015 dei Pagamenti Diretti;
• Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ovvero gli impegni di Condizionalità applicabili alla tua azienda definiti dal DGR 3351 del 1/4/2015;
• requisiti minimi sull’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari indicati nel bando di questa Operazione.

MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Operazione 11.1.01
Cosa finanzia
Il sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi che comporta questo tipo di cambiamento:
IMPEGNI
Aderire al metodo di produzione biologica, definito ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore.
Gli impegni devono essere rispettati per 6 anni.
Beneficiari
Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti:
• agricoltore in attività
Condizioni di ammissibilità
Il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno deve:
• risultare “agricoltore in attività”;
• essere iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l’agricoltura biologica oppure, in alternativa, soddisfare entrambe le seguenti condizioni:
• avere presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco entro il 31/12 dell’anno precedente la presentazione della domanda iniziale di aiuto e possedere l’attestazione di idoneità rilasciata dall’Organismo di controllo al momento della presentazione della domanda di aiuto
• risultare iscritto all’elenco degli operatori biologici entro la data prevista dalle disposizioni attuative;
porre sotto impegno, a partire dal primo anno, tutta la SAU aziendale (Superficie Agricola Utilizzata) o tutta la SAU riferita ad unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.
Per l’ammissione al contributo per l’agricoltura biologica per le aziende zootecniche che intendono adottare il metodo di produzione biologica anche per l’allevamento (tutti i capi aziendali appartenenti ad una stessa specie) o gli allevamenti e richiedere il premio relativo a “Colture foraggere per la aziende zootecniche”, è obbligatorio convertire al metodo di produzione biologica lo stesso o gli stessi entro il periodo d’impegno.
La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in comuni di collina o montagna in base alla classificazione ISTAT di collina o di montagna e 1 ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nei comuni di pianura in base alla classificazione ISTAT.
Questa Operazione si applica a tutte le tipologie colturali e alle colture foraggere destinate alla zootecnia biologica, con l’eccezione dei prati avvicendati e non, dei pratipascoli e dei pascoli situati nei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna indicati nell’allegato B del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Inoltre durante il periodo d’impegno la superficie richiesta per il sostegno, al momento della domanda di pagamento, non può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di sostegno. La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può ridursi nell’arco del periodo d’impegno di una quota massima pari al 15% della superficie richiesta con la domanda iniziale di aiuto. Il premio sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione.
Contributo
Il sostegno consiste in un pagamento annuale, calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi, connessi agli impegni assunti. Gli importi dei premi sono stati diversificati a seconda delle colture, in modo da considerare le diverse tecniche di produzione abituali e l’impatto degli impegni proposti:
TIPOLOGIA DI COLTURA TOTALE INDENNIZZO (EURO/ETTARO)
Seminativi 375
Colture orticole 600
Colture arboree 900
Prato permanente 125
Colture foraggere per aziende zootecniche 600
Greening: i premi previsti per questa operazione non sono soggetti a decurtazioni dovute a sovrapposizioni con gli impegni Greening collegati alla Domanda Unica.
FAQ
1. Questa Operazione è combinabile con altre tipologie di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020?
L’Operazione è combinabile sulla medesima superficie (particella) se occupata dalla stessa coltura, con le seguenti Operazioni relative agli impegni agro-climatico-ambientali:
• Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”;
• Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento;
• Operazione 10.1.10+10.1.03
L’Operazione non è invece combinabile con le seguenti tipologie di sostegno:
• Operazione 11.2.01 sulla medesima superficie (particella);
• Operazioni della misura 12 relative alle indennità compensative per le aree agricole nelle Aree Natura 2000.
Attività minime, condizionalità, requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari
Se aderisci alla presente Operazione ricordati che oltre agli impegni sopra citati, devi rispettare anche gli impegni collegati a:
• attività minime previste dal DM 6513 del 18/11/2014 e 1420 del 26/02/2015, DGR 3232 del 6/3/2015 dei Pagamenti Diretti;
• Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ovvero gli impegni di Condizionalità applicabili alla tua azienda definiti dal DGR 3351 del 1/4/2015;
• requisiti minimi sull’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari indicati nel bando di questa Operazione.

CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE DI RISO BIOLOGICO

La DG Agricoltura di Regione Lombardia patrocina la Seconda Conferenza Internazionale dei sistemi di produzione di riso biologico; l'evento si terrà il 1 settembre presso EXPO 2015 al Parco della Biodiversità “Il Centro della Terra” per poi proseguire in Lomellina fino al 4 settembre.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata, dove puoi anche scaricare il programma della Conferenza.

SECONDA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE DI RISO BIOLOGICO

RISCOPRIRE IL MONOCOCCO

La relazione sul grano monococco presentata in diverse occasioni (per conto di Slow Food cremonese, AUSER UNIPOP Cremona, ecc.)





 
 per scaricare la presentazione in pdf clicca QUI
 






















RISCOPRIRE IL MONOCOCCO

CONCIMI ED AMMENDANTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Scarica la
scheda pdf
REGOLAMENTO (CE) 889/08 – ALLEGATO I

CONCIMI ED AMMENDANTI

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:
Letame
Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera)
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
Letame essiccato e pollina
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
Effluenti di allevamento liquidi
Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata
Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
Solo rifiuti domestici vegetali e animali
Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro
Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato
I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) e il contenuto del tubo digerente non devono provenire da allevamenti industriali.
Non applicabili alle parti commestibili della coltura
Torba
Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
Residui di fungaie
La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
Guano
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata
Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
 
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:
farina di sangue
farina di zoccoli
farina di corna
farina di ossa, anche degelatinata
farina di pesce
farina di carne
pennone
lana
pellami (1)
pelli e crini
prodotti lattiero-caseari
proteine idrolizzate (2)
(1) concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile
(2) non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione
Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
Alghe e prodotti a base di alghe
Se ottenuti direttamente mediante:
i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;
ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;
iii) fermentazione
Segatura e trucioli di legno
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Cortecce compostate
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Cenere di legno
Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Fosfato naturale tenero
Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
Fosfato alluminocalcico
Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
Scorie di defosforazione
Sale grezzo di potassio o kainite
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio
Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
Borlande ed estratti di borlande
Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)
Solo di origine naturale
Carbonato di calcio e di magnesio
Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
Solfato di magnesio (kieserite)
Solo di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio
Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)
Solo di origine naturale
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici
Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
Zolfo elementare
Oligoelementi
Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno, Zinco
Cloruro di sodio
Unicamente salgemma
Farina di roccia e argille
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)
Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)
Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili o da acquacoltura biologica
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)
Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce.
Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema cquatico.
Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio.
Concentrazione massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio 0,7; rame 70; nichel 25; piombo 45; zinco 200; mercurio 0,4; cromo (totale 70; cromo (VI) non rilevabile

CONCIMI ED AMMENDANTI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA