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IL MONOCOCCO, IL FRUMENTO CHE VIENE DA (MOLTO) LONTANO

Negli ultimi tempi, caratterizzati dal punto di vista gastronomico dalla continua ricerca della salubrità dei cibi e di sapori andati ormai perduti, diverse aziende agricole stanno riscoprendo la coltivazione di cereali antichi orientandosi alla coltivazione delle cosiddette “vecchie varietà” di grano, ma anche del farro, nonché di mais, segale, ecc … leggi tutto





IL MONOCOCCO, IL FRUMENTO CHE VIENE DA (MOLTO) LONTANO


L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA: SOSTENIBILITA' E COMPETITIVITA' NELLA GESTIONE DEL SUOLO

Il termine agricoltura conservativa comprende tutta una serie di agrotecniche il cui scopo fondamentale è quello di migliorare la funzionalità agronomica dei suoli favorendo in tal modo una migliore adattabilità dei terreni agricoli alle sollecitazioni antropiche, sia dirette (lavorazioni profonde in primis) che indirette (cambiamenti climatici), migliorandone la fertilità, soprattutto per quanto riguarda la sostanza organica, e conseguentemente la fruibilità a fini produttivi… segue

RivistadiAgraria.org


L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA: SOSTENIBILITA' E COMPETITIVITA' NELLA GESTIONE DEL SUOLO

NITRATI: AL VIA L'ITER PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE AI 170 KG

Regione Lombardia, tramite l'assessorato all'agricoltura, ha comunicato che la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea ha concesso la deroga alle aziende agricole lombarde (e a quelle piemontesi) al limite di 170 Kg/Ha/anno di azoto derivante da effluenti zootecnici per il quadriennio 2016 - 2019; questo permetterà, alle aziende che lo richiederanno, di arrivare a 250 Kg/Ha/anno.
Contemporaneamente continua l'impegno per una nuova mappatura delle zone vulnerabili, sulla scorta delle nuove evidenze scientifiche e conoscenze rispetto all'inquinamento da azoto nitrico.

L'iter prevede, quale atto successivo alla concessione della deroga da parte della Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, l'emanazione di una decisione esecutiva, sulla base della quale Regione Lombardia adotterà le norme attuative a cui fare riferimento per poter usufruire di tale possibilità.


NITRATI: AL VIA L'ITER PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE AI 170 KG

BANDI PSR MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI: PUBBLICATO IL BANDO

Sono state pubblicate sul BURL n. 53 di mercoledì 23 dicembre 2015 le DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ANNO 2016 per la MISURA 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - SOTTOMISURA 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e per le seguenti operazioni:
10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE vai alla scheda – vai al bando
10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE vai alla scheda – vai al bando
10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE vai alla scheda – vai al bando
10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA vai alla scheda – vai al bando
10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO vai alla scheda – vai al bando
10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI vai alla scheda – vai al bando
10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI vai alla scheda – vai al bando
10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO vai alla scheda – vai al bando
10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO vai alla scheda – vai al bando

10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO vai alla scheda – vai al bando


INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTE LE MISURE

La domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016.

Durante il periodo d’impegno (5 o 6 anni a seconda delle operazioni) è consentito nell’ambito della medesima operazione, ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda, a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura.

Durante il periodo d’impegno è consentito anche aderire a nuove operazioni, in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda iniziale.
In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.

E' possibile trasformare gli impegni verso un’altra operazione/Misura che risultino avere effetti benefici per l’ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.
La trasformazione dell’impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.
Il nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente operazione/Misura, indipendentemente dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.

L'O.P.R. effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi.
Il pagamento del saldo avverrà:
− per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell’esito del controllo stesso;
− per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l’avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.


BANDI PSR MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI: PUBBLICATO IL BANDO

OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO

SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
Operazione 8.1.01
Cosa finanzia
La realizzazione degli interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole. Gli interventi previsti consistono nella creazione di imboschimenti temporanei a ciclo breve o a ciclo medio lungo, con specie forestali autoctone o altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali
locali. Viene incentivata la partecipazione ai sistemi di certificazione forestale, più vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto agli impianti tradizionali ma che possono risultare meno convenienti in termini di risultati produttivi.
In particolare sono finanziati i seguenti interventi:
A1) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni agricoli.
Realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
A2) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni non agricoli.
Realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
B1) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli.
Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
B2) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli.
Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
Le tipologie di intervento B1 e B2 sono collegate con l’Operazione 8.1.02.
Tutti gli interventi di imboschimento sopra citati si riferiscono a piantagioni coltivate per la produzione di legname nonché con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.
Beneficiari
Possono essere beneficiari dell’Operazione i seguenti soggetti:
• imprese agricole individuali;
• società agricole;
• società cooperative agricole.
I beneficiari sono conduttori di terreni pubblici o privati.
Condizioni di ammissibilità
Il richiedente deve essere un “agricoltore in attività”.
Per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo breve sono ammessi solo progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come pianura, delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia, mentre per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo, sono ammessi progetti su terreni localizzati in comuni di pianura e collina (classificazione ISTAT) nelle medesime province. La superficie minima oggetto della domanda e dell’impegno è pari a 1 ettaro. Non sono ammessi impianti:
• su superfici a foraggere permanenti;
• in aree già qualificate come bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008;
• in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
Non possono essere ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico. Gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree.
Contributo
Il sostegno, dato in forma di conto capitale, è pari a una percentuale dei costi ammessi a contributo che varia in funzione della tipologia di intervento e che sono maggiorabili in base alle condizioni seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO A1 e A2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO 60%
MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI
- 20% per impianti che prevedono il solo impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale
- 20% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o PFC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO B1 e B2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO 70%
MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI
20% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o PFC)
Il contributo è riconosciuto con la modalità del costo standard.
Gli interventi della tipologia B1 e B2 godono di premi di manutenzione e di mancato reddito con l’Operazione 8.1.02.
FAQ
1. Quali condizioni devono rispettare gli interventi delle tipologie A e B?
Per la tipologia A devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità ammissibile è compresa tra 150 e 350 alberi/ha e devono essere utilizzati solo i cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di Base” (d.lgs. 386/2003 che recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi registri di altri Stati UE.
• per impianti fino a 30 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 50% del totale uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale;
• per impianti oltre i 30 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 50% del totale;
Per la tipologia B devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
• le specie ammissibili sono le latifoglie autoctone, sia arboree che arbustive, adatte alle condizioni locali;
• gli impianti devono essere costituiti da almeno tre specie; ogni specie deve rappresentare almeno il 10% del totale e complessivamente almeno il 50% del totale.
2. In base a quali criteri di selezione verranno valutate le domande presentate?
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
• possesso di certificazione forestale PEFC o FSC;
• localizzazione dell’intervento;
• tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
• caratteristiche del richiedente e dell’azienda.
3. Come si definiscono i terreni agricoli e le superfici non agricole?
Per “terreni agricoli” quelli indicati a seminativo o ad altre colture erbacee avvicendate o “a riposo” o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in base ai precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della PAC nella Domanda Unica di Pagamento riferita all’anno solare precedente a quello d’impianto. Nel caso la Domanda Unica di Pagamento non fosse disponibile, per verificare la coltura dei terreni nell’anno solare precedente a quello d’impianto, si fa riferimento al fascicolo aziendale o alle foto aeree disponibili nei sistemi informativi regionali.
Per “superfici non agricole” quelli coperti da vegetazione erbacea o arbustiva a carattere infestante o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in base al precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che NON risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della PAC.
4. Da quando deve essere calcolato l’impegno di mantenimento degli impianti?
Il conteggio del periodo di impegno si calcola a partire dall’anno del collaudo e termina il 31 di dicembre dell’ottavo anno (tipologie A1 e A2) o del ventesimo anno (tipologie B1 e B2).

OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO

OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 5 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Impegni principali:
A. Rispettare i disciplinari di produzione integrata parte generale e parte speciale, che si configurano come difesa integrata volontaria;
B. Effettuare trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni;
C. Avvalersi dell’assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all’albo regionale;
D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione);
E. Per gli impianti arborei, mantenere durante tutto l’anno, senza interruzioni, l’inerbimento anche naturale dell’interfila;
F. Non utilizzare fanghi di depurazione.
Impegni accessori (solo per la coltura del riso):
G. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
L’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
− 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

GREENING
La definizione dei premi dell’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” di cui al precedente paragrafo 3.1.2 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

Possono presentare la domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche: 
− Imprese agricole individuali 
− Società agricole 
− Società cooperative agricole

Nella domanda per accedere all’operazione 10.1.01 è obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata dell’impegno.

La superficie minima oggetto di impegno nell’operazione è pari a:
- colture orticole: 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- vite e altre colture arboree (fruttiferi): 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- riso: 1 ettaro su tutto il territorio regionale.

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
• presenza in azienda di:
− sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo puntuale l’inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di lotta;
− capannina metereologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno;
− strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione.  


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OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” sono i seguenti:
A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d’impegno nell’arco del periodo di 6 anni.
La superficie oggetto d’impegno deve comprendere, oltre alle particelle su cui si intende realizzare nel primo anno d’impegno l’impianto delle leguminose foraggere, anche particelle che verranno interessate dalla presenza di leguminose di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.
In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell’avvicendamento delle leguminose foraggere. Nell’ambito dell’avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie in due anni consecutivi.
Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una coltura foraggera di nuova realizzazione e tale foraggera dovrà permanere sulla stessa particella per almeno tre anni.
E’ possibile seminare colture foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, garantendo che:
• ogni particella richiesta a premio sia investita da un impianto di leguminose di nuova realizzazione;
• la leguminosa realizzata su ogni particella persista sulla stessa per almeno tre anni. Al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili colture foraggere di nuova realizzazione.
B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari. E’ ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale;
C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

L’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE
Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 145 € /ha.

GREENING
Le superfici soggette agli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi delle componenti greening “Diversificazione delle colture” e/o “Aree di interesse ecologico”.
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT
• di pianura delle province di Cremona e Mantova
• di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

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OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Impegni principali:
A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte;
B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno;
Impegni accessori:
C. Gestione delle stoppie;
D. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

L’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate”; oltre agli impegni base si può collegare un solo impegno accessorio.
− 10.1.04 “Agricoltura conservativa”; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro;
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.
− 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;
− 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.
L’operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:
− con la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
− con la Misura 11 “Agricoltura biologica” + Misura 10 op. 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GREENING
Gli impegni dell’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” di cui al precedente paragrafo 3.3.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.
Pertanto i premi dell’operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia,
classificato da ISTAT di pianura.

La superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro.
Durante il periodo d’impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale.

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette;
• iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici.

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OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
L’operazione si articola in due interventi:
Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo
Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)
A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica;
D. Non utilizzare fanghi di depurazione.
Impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)
A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm;
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;
D. Non utilizzare fanghi di depurazione.
Impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2
F. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).

L’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
− 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
− 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

GREENING
Gli impegni dell’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” di cui al precedente paragrafo 3.4.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.
Pertanto i premi dell’operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole

La superficie minima da porre sotto impegno per aderire all’azione non deve essere inferiore al 10% della SAU a seminativo e comunque non deve essere inferiore ad 1 ha.
Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo ed alla minima lavorazione.
Per garantire l’efficacia ambientale dell’azione, le particelle sottoposte ad impegno dovranno restare le stesse nei 6 anni di impegno.

Non sono ammissibili a premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” – azione M “Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa” del PSR 2007-13, ad eccezione delle superfici che, dopo aver concluso l’impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l’intervento 1b “Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione” della presente operazione.

L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione dei terreni lasciati a riposo. Per l’intervento 1 non sono ammesse a premio le superfici coltivate a riso.

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 
• superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

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OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni dell’operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico”, sono i seguenti:
Α. Condurre a superficie inerbita per scopi naturalistici almeno il 10% dei seminativi aziendali presenti a fascicolo nell’anno della domanda iniziale.
La superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”.
L’ampiezza della fascia inerbita deve avere larghezza minima di 3 metri purché tale struttura non diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la caratteristica di “corridoio”. La lunghezza minima delle fasce inerbite è pari a 100 metri, anche realizzata su particelle contigue.
Le fasce inerbite possono essere anche discontinue tra loro.
B. Seminare nella primavera di ogni anno un miscuglio composto obbligatoriamente dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla, alle dosi previste in etichetta. Non è ammesso l’impiego di miscugli provenienti da autoproduzione, né l’impiego di miscugli composti da altre essenze.
C. Mantenere l’inerbimento fino al 30 novembre di ogni anno.
D. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere il buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio, ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, etc.. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale delle operazioni colturali. A fine ciclo la superficie inerbita dovrà essere sovesciata.
E. Divieto di sfalcio prima del 31 agosto di ogni anno della superficie inerbita; successivamente a tale data è possibile sfalciare le superfici sotto impegno ed asportare il prodotto.
F. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;
G. Aggiornare il registro aziendale unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e delle operazioni colturali.
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.
Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a €150/ha.

GREENING
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening, il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia limitatamente ai comuni classificati ISTAT di pianura e collina.

La superficie minima oggetto d’impegno nell’anno di presentazione della domanda deve essere pari ad almeno il 10% della SAU aziendale a seminativo indicata a fascicolo aziendale nell’anno di presentazione della domanda di aiuto e comunque non inferiore a 0,5 ettari.
Nel corso del periodo di impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle diverse.

L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati.

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
• superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati;
• Iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici.


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OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO