IL MONOCOCCO, IL FRUMENTO CHE VIENE DA (MOLTO) LONTANO
agroalimentare e agroambiente, analisi sensoriale degli alimenti, agricoltura multifunzionale e sociale
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IL MONOCOCCO, IL FRUMENTO CHE VIENE DA (MOLTO) LONTANO
Negli ultimi tempi, caratterizzati dal punto di vista gastronomico dalla continua ricerca della salubrità dei cibi e di sapori andati ormai perduti, diverse aziende agricole stanno riscoprendo la coltivazione di cereali antichi orientandosi alla coltivazione delle cosiddette “vecchie varietà” di grano, ma anche del farro, nonché di mais, segale, ecc … leggi tutto
L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA: SOSTENIBILITA' E COMPETITIVITA' NELLA GESTIONE DEL SUOLO
Il termine agricoltura conservativa comprende tutta una serie di agrotecniche il cui scopo fondamentale è quello di migliorare la funzionalità agronomica dei suoli favorendo in tal modo una migliore adattabilità dei terreni agricoli alle sollecitazioni antropiche, sia dirette (lavorazioni profonde in primis) che indirette (cambiamenti climatici), migliorandone la fertilità, soprattutto per quanto riguarda la sostanza organica, e conseguentemente la fruibilità a fini produttivi… segue
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| RivistadiAgraria.org |
L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA: SOSTENIBILITA' E COMPETITIVITA' NELLA GESTIONE DEL SUOLO
NITRATI: AL VIA L'ITER PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE AI 170 KG
Regione Lombardia,
tramite l'assessorato all'agricoltura, ha comunicato che la Direzione
Generale Ambiente della Commissione europea ha concesso la deroga
alle aziende agricole lombarde (e a quelle piemontesi) al limite di
170 Kg/Ha/anno di azoto derivante da effluenti zootecnici per il
quadriennio 2016 - 2019; questo permetterà, alle aziende che lo
richiederanno, di arrivare a 250 Kg/Ha/anno.
Contemporaneamente
continua l'impegno per una nuova mappatura delle zone vulnerabili,
sulla scorta delle nuove evidenze scientifiche e conoscenze rispetto
all'inquinamento da azoto nitrico.
L'iter prevede, quale
atto successivo alla concessione della deroga da parte della
Direzione Generale Ambiente della Commissione europea, l'emanazione
di una decisione esecutiva, sulla base della quale Regione Lombardia adotterà le norme attuative a cui fare riferimento per poter
usufruire di tale possibilità.
NITRATI: AL VIA L'ITER PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE AI 170 KG
BANDI PSR MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI: PUBBLICATO IL BANDO
Sono state pubblicate sul
BURL n. 53 di mercoledì 23 dicembre 2015 le DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ANNO 2016 per la MISURA 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali - SOTTOMISURA 10.1 Pagamenti per
impegni agro-climatico-ambientali e per le seguenti operazioni:
10.1.11 - SALVAGUARDIA DI
RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO vai alla scheda – vai
al bando
10.1.12 - SALVAGUARDIA DI
VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO vai alla scheda – vai al
bando
La domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016.
Durante il periodo d’impegno (5 o 6 anni a seconda delle operazioni) è consentito nell’ambito della medesima operazione, ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda, a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura.
Durante il periodo d’impegno è consentito anche aderire a nuove operazioni, in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda iniziale.
In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.
E' possibile trasformare gli impegni verso un’altra operazione/Misura che risultino avere effetti benefici per l’ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.
La trasformazione dell’impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.
Il nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente operazione/Misura, indipendentemente dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.
L'O.P.R. effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi.
Il pagamento del saldo avverrà:
− per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell’esito del controllo stesso;
− per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l’avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.
INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTE LE MISURE
Durante il periodo d’impegno (5 o 6 anni a seconda delle operazioni) è consentito nell’ambito della medesima operazione, ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate in domanda, a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura.
Durante il periodo d’impegno è consentito anche aderire a nuove operazioni, in aggiunta a quelle attivate attraverso la domanda iniziale.
In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle nuove operazioni decorre a partire dal primo anno di adesione a ciascuna di esse.
E' possibile trasformare gli impegni verso un’altra operazione/Misura che risultino avere effetti benefici per l’ambiente significativamente superiori a quelli che vengono cessati.
La trasformazione dell’impegno non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti e può avvenire in uno qualsiasi degli anni di impegno.
Il nuovo impegno deve essere assunto per l’intero periodo specificato nella pertinente operazione/Misura, indipendentemente dal periodo per il quale l’impegno originario è già stato eseguito.
L'O.P.R. effettua il pagamento di un anticipo, pari al 75% del premio ammesso, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi.
Il pagamento del saldo avverrà:
− per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell’esito del controllo stesso;
− per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, dopo l’avvio di tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.
BANDI PSR MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI: PUBBLICATO IL BANDO
OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
SUPPORTO AI COSTI DI
IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
Operazione 8.1.01
Cosa finanzia
La realizzazione degli
interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole.
Gli interventi previsti consistono nella creazione di imboschimenti
temporanei a ciclo breve o a ciclo medio lungo, con specie forestali
autoctone o altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali
locali. Viene incentivata
la partecipazione ai sistemi di certificazione forestale, più
vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto agli impianti
tradizionali ma che possono risultare meno convenienti in termini di
risultati produttivi.
In particolare sono
finanziati i seguenti interventi:
A1) Imboschimento
temporaneo a ciclo breve su terreni agricoli.
Realizzazione di
piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali
autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni
ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
A2) Imboschimento
temporaneo a ciclo breve su terreni non agricoli.
Realizzazione di
piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali
autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni
ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
B1) Imboschimento
temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli.
Spese per la
realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o
di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
B2) Imboschimento
temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli.
Spese per la
realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o
di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
Le tipologie di
intervento B1 e B2 sono collegate con l’Operazione 8.1.02.
Tutti gli interventi di
imboschimento sopra citati si riferiscono a piantagioni coltivate per
la produzione di legname nonché con funzione di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico.
Beneficiari
Possono essere
beneficiari dell’Operazione i seguenti soggetti:
• imprese agricole
individuali;
• società agricole;
• società cooperative
agricole.
I beneficiari sono
conduttori di terreni pubblici o privati.
Condizioni di
ammissibilità
Il richiedente deve
essere un “agricoltore in attività”.
Per gli interventi di
imboschimento temporaneo a ciclo breve sono ammessi solo progetti che
riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come
pianura, delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e
Pavia, mentre per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo
medio lungo, sono ammessi progetti su terreni localizzati in comuni
di pianura e collina (classificazione ISTAT) nelle medesime province.
La superficie minima oggetto della domanda e dell’impegno è pari a
1 ettaro. Non sono ammessi impianti:
• su superfici a
foraggere permanenti;
• in aree già
qualificate come bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008;
• in aree identificate
come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
Non possono essere
ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi
di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di
biomassa a uso energetico. Gli interventi effettuati sulle superfici
ricadenti nelle aree Natura 2000 e in aree protette devono essere
coerenti con la pianificazione delle stesse aree.
Contributo
Il sostegno, dato in
forma di conto capitale, è pari a una percentuale dei costi ammessi
a contributo che varia in funzione della tipologia di intervento e
che sono maggiorabili in base alle condizioni seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
A1 e A2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO
60%
MAGGIORAZIONI NON
CUMULABILI
- 20% per impianti che
prevedono il solo impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità
ambientale
- 20% per piantagioni
realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o
PFC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
B1 e B2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO
70%
MAGGIORAZIONI NON
CUMULABILI
20% per piantagioni
realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o
PFC)
Il contributo è
riconosciuto con la modalità del costo standard.
Gli interventi della
tipologia B1 e B2 godono di premi di manutenzione e di mancato
reddito con l’Operazione 8.1.02.
FAQ
1. Quali condizioni
devono rispettare gli interventi delle tipologie A e B?
Per la tipologia A devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità
ammissibile è compresa tra 150 e 350 alberi/ha e devono essere
utilizzati solo i cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale
dei Materiali di Base” (d.lgs. 386/2003 che recepisce la Dir.
1999/105/CE) o in analoghi registri di altri Stati UE.
• per impianti fino a
30 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 50% del totale uno o
più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni
a maggiore sostenibilità ambientale;
• per impianti oltre i
30 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre
cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni
a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono
rappresentare ciascuno almeno il 50% del totale;
Per la tipologia B devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità
ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
• le specie ammissibili
sono le latifoglie autoctone, sia arboree che arbustive, adatte alle
condizioni locali;
• gli impianti devono
essere costituiti da almeno tre specie; ogni specie deve
rappresentare almeno il 10% del totale e complessivamente almeno il
50% del totale.
2. In base a quali
criteri di selezione verranno valutate le domande presentate?
I criteri di selezione
saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
• possesso di
certificazione forestale PEFC o FSC;
• localizzazione
dell’intervento;
• tipologia di specie e
varietà di piante utilizzate;
• caratteristiche del
richiedente e dell’azienda.
3. Come si definiscono i
terreni agricoli e le superfici non agricole?
Per “terreni agricoli”
quelli indicati a seminativo o ad altre colture erbacee avvicendate o
“a riposo” o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in
base ai precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE
1698/2005 che risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della
PAC nella Domanda Unica di Pagamento riferita all’anno solare
precedente a quello d’impianto. Nel caso la Domanda Unica di
Pagamento non fosse disponibile, per verificare la coltura dei
terreni nell’anno solare precedente a quello d’impianto, si fa
riferimento al fascicolo aziendale o alle foto aeree disponibili nei
sistemi informativi regionali.
Per “superfici non
agricole” quelli coperti da vegetazione erbacea o arbustiva a
carattere infestante o da impianti di arboricoltura da legno
finanziati in base al precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE
1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che NON risultavano abbinabili al
pagamento dei titoli della PAC.
4. Da quando deve essere
calcolato l’impegno di mantenimento degli impianti?
Il conteggio del periodo
di impegno si calcola a partire dall’anno del collaudo e termina il
31 di dicembre dell’ottavo anno (tipologie A1 e A2) o del ventesimo
anno (tipologie B1 e B2).
OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
OPERAZIONE 10.1.01 -
PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di
5 anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre). Impegni principali:
A. Rispettare i
disciplinari di produzione integrata parte generale e parte speciale,
che si configurano come difesa integrata volontaria;
B. Effettuare trattamenti
con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità
operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione
volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova
autorizzati dalle Regioni;
C. Avvalersi
dell’assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva
2009/128/CEE, iscritto all’albo regionale;
D. Acquistare prodotti
fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un
consulente abilitato (ricettazione);
E. Per gli impianti
arborei, mantenere durante tutto l’anno, senza interruzioni,
l’inerbimento anche naturale dell’interfila;
F. Non utilizzare fanghi
di depurazione.
Impegni accessori (solo
per la coltura del riso):
G. Sommersione della
risaia nel periodo invernale;
H. Realizzazione di una
cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio)
anche in consociazione (ad es. con triticale).
NOTA BENE: vanno
rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità”
collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e
BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
L’operazione 10.1.01
“Produzioni agricole integrate” è combinabile esclusivamente con
le seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie”
− 10.1.10 “Tecniche
di distribuzione degli effluenti di allevamento”
− 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10
“Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
ENTITÀ DEL PREMIO
ANNUALE
GREENING
La definizione dei premi
dell’operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” di cui
al precedente paragrafo 3.1.2 è stata effettuata in modo da non
remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal
greening, pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da
coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto
degli obblighi previsti dal greening.
Possono presentare la
domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.01 gli
imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole
Nella domanda per
accedere all’operazione 10.1.01 è obbligatorio richiedere a premio
tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio
afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata
dell’impegno.
La superficie minima
oggetto di impegno nell’operazione è pari a:
- colture orticole: 1
ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di
collina e di montagna;
- vite e altre colture
arboree (fruttiferi): 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5
ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- riso: 1 ettaro su tutto
il territorio regionale.
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
• superfici richieste a
premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone
Vulnerabili ai Nitrati;
• presenza in azienda
di:
− sistemi di controllo
per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari
(trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo
puntuale l’inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto
la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di
lotta;
− capannina
metereologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il
supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile
sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno;
− strumenti per la
riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti
fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle
attrezzature utilizzate per la distribuzione.
Per informazioni,
consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di
contatto in alto a destra
OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
OPERAZIONE 10.1.02 -
AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di
6 anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni
dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”
sono i seguenti:
A. Obbligo di
avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera
per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d’impegno
nell’arco del periodo di 6 anni.
La superficie oggetto
d’impegno deve comprendere, oltre alle particelle su cui si intende
realizzare nel primo anno d’impegno l’impianto delle leguminose
foraggere, anche particelle che verranno interessate dalla presenza
di leguminose di nuova realizzazione nel corso del periodo di
impegno.
In ogni anno di impegno
deve essere garantita la presenza nell’avvicendamento delle
leguminose foraggere. Nell’ambito dell’avvicendamento non è
consentito coltivare mais sulla stessa superficie in due anni
consecutivi.
Nel corso dei 6 anni,
tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una
coltura foraggera di nuova realizzazione e tale foraggera dovrà
permanere sulla stessa particella per almeno tre anni.
E’ possibile seminare
colture foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio
nel corso dei primi quattro anni di impegno, garantendo che:
• ogni particella
richiesta a premio sia investita da un impianto di leguminose di
nuova realizzazione;
• la leguminosa
realizzata su ogni particella persista sulla stessa per almeno tre
anni. Al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili colture
foraggere di nuova realizzazione.
B. Divieto di impiego di
prodotti fitosanitari. E’ ammesso unicamente il diserbo durante il
periodo invernale;
C. Divieto di utilizzo
dei fanghi di depurazione.
NOTA BENE: vanno
rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità”
collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e
BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
L’operazione 10.1.02
“Avvicendamento con leguminose foraggere” è combinabile
esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:
− 10.1.10 “Tecniche
di distribuzione degli effluenti di allevamento”
ENTITA’ DEL PREMIO
ANNUALE
Per le superfici oggetto
di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 145 €
/ha.
GREENING
Le superfici soggette
agli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con
leguminose foraggere” potrebbero essere utilizzate per soddisfare
gli obblighi delle componenti greening “Diversificazione delle
colture” e/o “Aree di interesse ecologico”.
In caso di utilizzo delle
superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le
componenti greening il premio relativo alla presente operazione non
viene pagato.
Possono presentare
domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli
imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole
individuali
− Società agricole
− Società cooperative
agricole
La superficie aziendale
oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni
classificati ISTAT
• di pianura delle
province di Cremona e Mantova
• di pianura e collina
delle province di Brescia e Pavia
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
Per informazioni,
consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di
contatto in alto a destra
OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
OPERAZIONE 10.1.03 -
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di
6 anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre). Impegni principali:
A. Realizzazione e
mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà
essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte;
B. Mantenere
costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno;
Impegni accessori:
C. Gestione delle
stoppie;
D. Sommersione della
risaia nel periodo invernale;
E. Realizzazione di una
cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia,
trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).
NOTA BENE: vanno
rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità”
collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e
BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
L’operazione 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” è combinabile
esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.01 “Produzioni
agricole integrate”; oltre agli impegni base si può collegare un
solo impegno accessorio.
− 10.1.04 “Agricoltura
conservativa”; gli impegni accessori delle due operazioni sono
tutti alternativi tra loro;
− 10.1.10 “Tecniche
di distribuzione degli effluenti di allevamento”.
− 10.1.01 “Produzioni
agricole integrate” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”;
− 10.1.04 “Agricoltura
conservativa” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento”.
L’operazione 10.1.03 è
combinabile inoltre:
− con la Misura 11
“Agricoltura biologica”;
− con la Misura 11
“Agricoltura biologica” + Misura 10 op. 10.1.10 “Tecniche di
distribuzione degli effluenti di allevamento”.
ENTITÀ DEL PREMIO
ANNUALE
E’ concesso un
pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel
campo rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici
oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari
a:
GREENING
Gli impegni
dell’operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle
risaie” di cui al precedente paragrafo 3.3.2 sono di natura
completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli
obblighi previsti dal greening.
Pertanto i premi
dell’operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da
coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto
degli obblighi previsti dal greening.
Possono presentare
domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli
imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole
individuali
− Società agricole
− Società cooperative
agricole
La superficie oggetto di
pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia,
classificato da ISTAT di
pianura.
La superficie minima
oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie
aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1
ettaro.
Durante il periodo
d’impegno la superficie richiesta a premio può interessare
particelle diverse da quelle della domanda iniziale.
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
• superfici richieste a
premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette;
• iscrizione all’elenco
regionale degli operatori biologici.
Per informazioni,
consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di
contatto in alto a destra
OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
OPERAZIONE 10.1.04 -
AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
L’operazione si
articola in due interventi:
Intervento 1 –
introduzione di tecniche di semina diretta su sodo
Intervento 2 -
introduzione di tecniche di minima lavorazione.
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di
6 anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre).
Impegni principali -
Intervento 1 (semina diretta su sodo)
A. Effettuare la non
lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
B. Divieto di
rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
C. Mantenere in loco i
residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate
per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo
(mulching) e apporto di sostanza organica;
D. Non utilizzare fanghi
di depurazione.
Impegni principali -
Intervento 2 (minima lavorazione)
A. Divieto di lavorazione
del terreno a profondità superiori ai 20 cm;
B. Divieto di
rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
C. Mantenere in loco i
residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali
praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo
protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;
D. Non utilizzare fanghi
di depurazione.
Impegni accessori -
Intervento 1 e intervento 2
F. Realizzazione di una
cover crop estiva o autunno vernina.
NOTA BENE: vanno
rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità”
collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e
BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).
L’operazione 10.1.04
“Agricoltura conservativa” è combinabile esclusivamente con le
seguenti operazioni della Misura 10:
− 10.1.03 Conservazione
della biodiversità nelle risaie
− 10.1.10 Tecniche di
distribuzione degli effluenti di allevamento
− 10.1.03 Conservazione
della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione
degli effluenti di allevamento
ENTITA’ DEL PREMIO
ANNUALE
E’ concesso un
pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici soggette
ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:
GREENING
Gli impegni
dell’operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” di cui al
precedente paragrafo 3.4.2 sono di natura completamente diversa
rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal
greening.
Pertanto i premi
dell’operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da
coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto
degli obblighi previsti dal greening.
Possono presentare
domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli
imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole
individuali
− Società agricole
− Società cooperative
agricole
La superficie minima da
porre sotto impegno per aderire all’azione non deve essere
inferiore al 10% della SAU a seminativo e comunque non deve essere
inferiore ad 1 ha.
Tale indicazione è da
considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur
su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo ed
alla minima lavorazione.
Per garantire l’efficacia
ambientale dell’azione, le particelle sottoposte ad impegno
dovranno restare le stesse nei 6 anni di impegno.
Non sono ammissibili a
premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214
“Pagamenti Agroambientali” – azione M “Introduzione di
tecniche di agricoltura conservativa” del PSR 2007-13, ad eccezione
delle superfici che, dopo aver concluso l’impegno per la minima
lavorazione, vengano richieste a premio per l’intervento 1b
“Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima
lavorazione” della presente operazione.
L’operazione si applica
alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad
esclusione dei terreni lasciati a riposo. Per l’intervento 1 non
sono ammesse a premio le superfici coltivate a riso.
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
• superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
• superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
Per informazioni,
consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di
contatto in alto a destra
OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
OPERAZIONE 10.1.05 -
INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di
6 anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni
dell’operazione 10.1.05 “Inerbimenti a scopo naturalistico”,
sono i seguenti:
Α. Condurre a superficie
inerbita per scopi naturalistici almeno il 10% dei seminativi
aziendali presenti a fascicolo nell’anno della domanda iniziale.
La superficie deve essere
distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle
superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già
soggette al vincolo di condizionalità “Introduzione di fasce
tampone lungo i corsi d’acqua”.
L’ampiezza della fascia
inerbita deve avere larghezza minima di 3 metri purché tale struttura
non diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la
caratteristica di “corridoio”. La lunghezza minima delle fasce
inerbite è pari a 100 metri, anche realizzata su particelle
contigue.
Le fasce inerbite possono
essere anche discontinue tra loro.
B. Seminare nella
primavera di ogni anno un miscuglio composto obbligatoriamente dalle
seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla,
alle dosi previste in etichetta. Non è ammesso l’impiego di
miscugli provenienti da autoproduzione, né l’impiego di miscugli
composti da altre essenze.
C. Mantenere
l’inerbimento fino al 30 novembre di ogni anno.
D. Eseguire tutte le
operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere il
buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio, ed al
contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di
erpicatura, rullatura, etc.. Tali operazioni dovranno essere annotate
sul registro aziendale delle operazioni colturali. A fine ciclo la
superficie inerbita dovrà essere sovesciata.
E. Divieto di sfalcio
prima del 31 agosto di ogni anno della superficie inerbita;
successivamente a tale data è possibile sfalciare le superfici sotto
impegno ed asportare il prodotto.
F. Divieto di utilizzo
dei fanghi di depurazione;
G. Aggiornare il registro
aziendale unico dei trattamenti delle concimazioni e di magazzino e
delle operazioni colturali.
NOTA BENE: vanno
rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità”
collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e
BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
ENTITÀ DEL PREMIO
ANNUALE
E’ concesso un
pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale.
Per le superfici soggette
ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a
€150/ha.
GREENING
In caso di utilizzo delle
superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le
componenti greening, il premio relativo alla presente operazione non
viene pagato.
Possono presentare
domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli
imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole
individuali
− Società agricole
− Società cooperative
agricole
La superficie aziendale
oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione
Lombardia limitatamente ai comuni classificati ISTAT di pianura e
collina.
La superficie minima
oggetto d’impegno nell’anno di presentazione della domanda deve
essere pari ad almeno il 10% della SAU aziendale a seminativo
indicata a fascicolo aziendale nell’anno di presentazione della
domanda di aiuto e comunque non inferiore a 0,5 ettari.
Nel corso del periodo di
impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle
diverse.
L’operazione si applica
alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad
esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati.
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei
seguenti requisiti:
• superfici richieste a
premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone
Vulnerabili ai nitrati;
• Iscrizione all’elenco
regionale degli operatori biologici.
Per informazioni,
consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di
contatto in alto a destra
OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
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