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PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2016

PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2016
La conferenza Stato – Regioni ha approvato il Piano Assicurativo Agricolo 2016. Tale accordo prevede diverse combinazioni dei rischi assicurabili:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (ALLUVIONE, SICCITA', GELO E BRINA), di frequenza (ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, GRANDINE, VENTI FORTI) e accessorie (COLPO DI SOLE E VENTO CALDO, SBALZI TERMINI);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali ed almeno una avversità di frequenza;
c) polizze che coprono almeno tre avversità di frequenza ed eventualmente una od entrambe le avversità accessorie
d) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali.
Il piano assicurativo individuale (PAI), univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto/allevamento/superficie, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.
La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento e deve comprendere:
- l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all 'intemo di un territorio comunale;
- l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;
- le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia all'interno di un territorio comunale.
Con le polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie (ALTERNARIA, ANTRACNOSI, ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS, BATTERIOSI, BOTRITE, CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE, CARBONE, COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora), CORINEO, VIROSI, FLAVESCENZA DORATA, FUSARIOSI, MAL DEL PIEDE, RUGGINI, SEPTORIOSI, MAL DELL' ESCA, OIDIO, MAL DELL'INCHIOSTRO, MARCIUME BRUNO, MARCIUME RADICALE, TICCHIOLATURA, PERONOSPORA, VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka), SCOPAZZI DEL MELO (appie proliferation phytoplasma) e attacchi parassitari (CINIPIDE DEL CASTAGNO, DIABROTICA, PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME, TIGNOLE DEL POMODORO, TARLO ASIATICO (anoplophora spp), MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii).
Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizza senza soglia di danno (strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici e allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse) La quantificazione del danno dovrà essere riferita al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.
Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità (GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO - FULMINE - ECCESSO DI PIOGGIA - GELO per impianti di produzioni arboree e arbustive) e facoltativamente le piogge alluvionali.
I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie elencate di seguito non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause:

ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI obbligatorie
AFTA EPIZOOTICA, BRUCELLOSI, PLEUROPOLMONITE, TUBERCOLOSI
ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI facoltative
LEUCOSI ENZOOTICA, BLUE TONGUE, ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA, CARBONCHIO EMATICO, DIARREA VIRALE BOVINA, RINOTRACHEITE INFETTIV Al MALATTIA DELLE MUCOSE, PARA TUBERCOLOSI

ALLEVAMENTI SUINI obbligatorie
PESTE SUINA CLASSICA, VESCICOLARE SUINA, AFTA EPIZOOTICA
ALLEVAMENTI SUINI facoltative:
PESTE SUINA AFRICANA, TRICHINELLOSI, MORBO DI AUJESZKY

ALLEVAMENTI OVICAPRINI obbligatorie:
BLUETONGUE, BRUCELLOSI, AFTA EPIZOOTlCA
ALLEVAMENTI OVICAPRINI facoltative:
SCRAPIE

ALLEVAMENTI AVICOLI obbligatorie
NEWCASTLE
ALLEVAMENTI AVICOLI facoltative
INFLUENZA AVIARIA, SALMONELLOSI, TRICOMONIASI AVIARIA, MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE

ALLEVAMENTI DI API obbligatorie
PESTE AMERICANA, PESTE EUROPEA
ALLEVAMENTI DI API facoltative
VARROASI, ACARIOSI, AMEBIASI, INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA, NOSEMIASI

ALLEVAMENTI EQUINI obbligatorie
ENCEFALITE EQUINA, ANEMIA INFETTIVA
ALLEVAMENTI EQUINI facoltative
ARTERITE VIRALE, INFUENZA EQUINA

ALLEVAMENTI CUNICOLI obbligatorie
MIXOMATOSI, MALATTIA EMORRAGICA VIRALE
ALLEVAMENTI CUNICOLI facoltative
PASTEURELLOSI, ENTEROCOLITE EPIZOOTICA, COLIBACILLOSI, STAFILOCOCCOSI, COCCIDIOSI, INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS, ROGNA AURICOLARE E CUTANEA, ENCEFALITOZOONOSI, DERMATOFITOSI

Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.
L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.

PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE MISURE DI INTERESSE AGRICOLO

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che con le principali misure di interesse agricolo contenute nella Legge di Stabilità 2016 la pressione tributaria sulle aziende agricole viene tagliata di oltre il 25%, passando dai 2.360 milioni di euro di quest'anno ai 1.760 milioni dell'anno prossimo.


Nel dettaglio il riepilogo delle principali misure:

VIA IMU E IRAP DAI TERRENI AGRICOLI
600 milioni di euro di risparmio per le aziende agricole con l'eliminazione totale delle due imposte.

AUMENTO COMPENSAZIONI IVA PER PRODUZIONE DI LATTE E CARNI
Oltre 50 milioni di euro per alzare subito la compensazione Iva sulla produzione di latte al 10% e sulle carni bovine e suine (rispettivamente al 7,7% e all'8%).

CREDITO D'IMPOSTA
Esteso il credito d'imposta per gli investimenti produttivi anche all'agricoltura e alla pesca nelle aree del Mezzogiorno.

CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA
Prevista l’estensione degli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato anche per il settore agricolo.

CASSA INTEGRAZIONE PESCA
Per la tutela del reddito dei pescatori e degli operatori ittici viene rifinanziata la cassa integrazione della pesca per 18 milioni per il 2016.

ASSICURAZIONI CONTRO LE CALAMITÁ
Confermato il budget di 140 milioni in due anni a sostegno delle assicurazioni contro le calamità.

PROROGA PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Il programma 2013-2015 viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 e rifinanziato per 3 milioni per il 2016.

RAZIONALIZZAZIONE ENTI: ACCORPAMENTO ISA E SGFA IN ISMEA
Per aumentare l'efficienza dell'amministrazione e favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, l'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) vengono incorporati nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

FONDO MACCHINE AGRICOLE
Stanziati 45 milioni per il rinnovo delle macchine agricole. Il fondo, creato presso l'Inail, è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine o trattori agricoli e forestali. La misura ha l'obiettivo di favorire l'innalzamento degli standard di sicurezza a favore dei lavoratori, l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza delle prestazioni.


LEGGE DI STABILITA' 2016: LE MISURE DI INTERESSE AGRICOLO

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI AGRICOLE: AVVISO PUBBLICO DEL MIPAAF

Il MIPAAF, con avviso pubblico 24810 del 24/11/2015 “Presentazione attraverso i Piani assicurativi individuali di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei Rischi, Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante anno 2016” ha aperto alle manifestazioni d'interesse per l'accesso ai benefici consistenti nella fornitura di un contributo pubblico per la copertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria.
Nelle more della pubblicazione del bando per la presentazione delle Domande di sostegno, necessarie per l'accesso ai benefici dello stesso, sulla base del presente avviso è possibile manifestare il proprio interesse a beneficiare di un contributo pubblico per la copertura dei costi sopra richiamati.
In particolare, attraverso la manifestazione di interesse il richiedente dichiara la necessità di:
- ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva (di seguito denominati polizze) per le finalità sopra indicate;
- di dover procede alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dall'andamento della stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio della/e coltura/e assicurata/e ed in virtù delle aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalità attuative del Programma;
La manifestazione di interesse presentata prima della sottoscrizione delle polizze, rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della citata Domanda di sostegno, a valere sulle polizze sottoscritte a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso a valere sulla campagna assicurativa 2016 e fino alla data di pubblicazione del bando per la presentazione della medesima Domanda.
In ogni caso, la presentazione della manifestazione di interesse non garantisce l'ammissibilità a contributo della successiva Domanda di sostegno né obbliga il richiedente alla presentazione della stessa qualora intendesse rinunciare alla richiesta del contributo pubblico.
CHI PUÒ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CRITERI DI AMMISSIBILITA' SOGGETTIVI
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che possiedono i seguenti requisiti, corrispondenti ai criteri di ammissibilità soggettivi per la sottomisura 17.1
1. Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano.
2. Qualificarsi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e dell'articolo l del decreto ministeriale 26 febbraio 2015.
3. Essere titolari di "Fascicolo Aziendale" nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e di composizione zootecnica e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione, specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dali' organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie.
4. I suddetti requisiti devono essere posseduti dal momento di sottoscrizione della manifestazione di interesse.
5. Inoltre, al momento della presentazione della domanda di sostegno l'azienda, qualora non vi abbia già provveduto, deve integrare i propri dati dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole con un idoneo indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
CRITERI DI AMMISSIBILITA' OGGETTIVI
E' possibile presentare la manifestazione di interesse solo per le polizze assicurative che possiedano i seguenti requisiti, corrispondenti ai criteri di ammissibilità oggettivi per la sottomisura 17.1:
1. Le polizze assicurative coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore rispetto al triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
2. Per quanto riguarda le epizoozie, le polizze possono coprire soltanto le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.
3. Le polizze non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
4. Le polizze devono essere sottoscritte in data successiva alla presentazione del Piano assicurativo individuale.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. In caso di sottoscrizione collettiva, l'intero ammontare del supporto pubblico deve essere a beneficio dell'imprenditore agricolo e non essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'organo collettivo.
COME SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. la manifestazione di interesse alla sottomisura 17.1 -Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante del programma nazionale di sviluppo rurale viene sottoscritta dall'agricoltore in sede di presentazione del piano assicurativo individuale (PAI), di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, propedeutico alla successiva stipula delle polizze che rispondono ai criteri di cui al precedente punto 2.2.
2. Il beneficiario con la seguente dichiarazione di manifestazione di interesse, inserita nel piano assicurativo individuale (P AI), dichiara: "di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la presentazione del Piano Assicurativo Individuale e che tale presentazione rappresenta documento propedeutico alla domanda di sostegno per l'accesso ai benefici previsti per l'assicurazione agricola agevolata - Avviso Mipaaf del 24/11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nel sito del Ministero delle Politiche Agricole.
OPERAZIONI/INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Il dettaglio delle colture, dei rischi e delle combinazioni degli stessi, il sostegno e la modalità di calcolo dello stesso sono quelle indicate per la sottomisura 17 .l nel Programma nazionale di sviluppo rurale, estremamente ricco e comprendente praticamente tutte le colture e gli allevamenti .
ENTITA' DEL CONTRIBUTO
1. La percentuale di contribuzione massima sulla spesa assicurativa è del 65%.
CRITERI DI SELEZIONE
1. L'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede una deroga all'obbligo di selezione degli interventi nel caso delle misure di cui agli articoli 36-39 dello stesso Regolamento.
2. Per l'anno 2016 non verranno adottati specifici criteri di selezione, di conseguenza tutte le manifestazioni di interesse presentate che rispondono ai requisiti del presente avviso, daranno diritto alla presentazione della domanda di aiuto, secondo le modalità che verranno stabilite con il successivo bando.

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CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI AGRICOLE: AVVISO PUBBLICO DEL MIPAAF

APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA': LE CONFERME PER L'AGRICOLTURA

Anche il Senato approva in via definiva la Legge di Stabilità 2016, confermando le misure già approvate (vedi qui) e con alcune novità:
- un rifinanziamento di 18 milioni di € per la cassa integrazione dei pescatori e degli operatori ittici;
- uno stanziamento di 5 milioni di € per il settore bieticolo-saccarifero, anche nell'ottica della fine del regime delle quote;
- viene confermato il regime agevolato IVA per i piccoli produttori (cioè i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 €), un'operazione da 18 milioni di €









             





















APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA': LE CONFERME PER L'AGRICOLTURA

INCONTRO P.A.C. E P.S.R. 19/11/2015



INCONTRO P.A.C. E P.S.R. 19/11/2015


INCONTRO SU P.A.C. E P.S.R.


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INCONTRO SU P.A.C. E P.S.R.

ERBA MEDICA: NUOVE REGOLE NEL GREENING

Le “Linee guida mantenimento prati permanenti” della Commissione UE hanno fornito importanti indicazioni rispetto alla determinazione delle colture e delle relative specie botaniche che possono essere definite foraggere; a tale riguardo bisogna rifarsi all'art. 4 del REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che, alle lettere h) e i) definisce rispettivamente il "prato permanente e pascolo permanente" e l'"erba o altre piante erbacee da foraggio". Più specificatamente:
h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
Viene quindi lasciata allo Stato membro, tenendo in considerazione le pratiche agricole nazionali per questo tipo di coltivazioni, la classificazione delle colture nella categoria "erba o altre piante erbacee da foraggio"; tuttavia, nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli.
E' questo il caso, classico, delle leguminose (erba medica e trifoglio in primis) che, quando vengono coltivate in purezza, non possono essere considerate (dal momento che esse non si rinvengono in purezza nei pascoli naturali) "erba o altre piante erbacee da foraggio" bensì seminativi; per lo stesso motivo anche le graminacee come il mais da trinciato, l'orzo, l'avena, il triticale, ecc. pur essendo destinate ad uso zootecnico vanno considerate seminativi in quanto vengono seminate in monocoltura.
Anche se mais, orzo, avena e triticale possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come monocoltura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio” secondo l’art. 4 del reg. 1307/2013 mentre altre specie graminacee, quali ad esempio loglio e fleolo, sia in purezza che in miscuglio, vanno invece classificate sempre come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.
Questa interpretazione riguardante le leguminose (che diventerà applicativa a partire dalla campagna agraria 2015-2016, quindi con la domanda di pagamento unico 2016) porterà alcuni effetti:
- quelle aziende zootecniche che, coltivando erba medica per l'allevamento (e considerandola quindi foraggio) rientravano nelle esenzioni dalla diversificazione colturale, non potranno più avvalersi di tale facoltà e dovranno quindi rivalutare se rispettano o meno gli obblighi della diversificazione stessa che ricordiamo sono almeno due colture per le aziende da 10 a 30 Ha (con la coltura principale che non deve superare il 75% della superficie totale a seminativo) e almeno tre colture per le aziende sopra i 30 Ha (coltura principale massimo 75% e somma delle due colture principali massimo 95%)
- le leguminose rimangono comunque valide per il raggiungimento del 5% delle AIE (Aree di Interesse Ecologico), ricordando che va loro applicato il fattore di ponderazione 0,7 (per cui 1Ha di leguminose vale, ai fini delle AIE, come 7.000 mq)
- il fatto che l'erba medica (o un'altra leguminosa coltivata in purezza) non sia più considerata “erba e altre piante erbacee da foraggio” esclude il passaggio a prato permenente anche dopo cinque anni consecutivi di coltura sullo stesso appezzamento.
Infine due precisazioni:
- quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.
- nel caso in cui altre specie erbacee s’introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell’area interessata).

ERBA MEDICA: NUOVE REGOLE NEL GREENING

PAGAMENTO ANTICIPATO DOMANDA PAC 2015

AGEA, sulla base dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1748/2015 del 30 settembre 2015, che stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2015, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, e considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, ha impartito le direttive ministeriali per la messa in atto, tra l’altro, delle procedure atte a far si che gli Organismi pagatori procedano all’effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2015.
L'anticipo, fissato nella misura del 70%, interessa il pagamento di base e il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, ma solo nel caso in cui siano già stati effettuati tutti i controlli amministrativi previsti; rimangono invece esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato facoltativo e tutti quei beneficiari per i quali si sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti, nonché gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento.
Non è in ogni caso possibile pagare l’anticipo qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra la superficie dichiarata e quella determinata.
Per quanto concerne il pagamento del regime dei piccoli agricoltori la possibilità di procedere al pagamento degli anticipi in alternativa all'erogazione in unica soluzione è lasciata agli Organismi pagatori.
Dal momento che l’art. 5 del DM 18 novembre 2015 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg.(UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l’importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.
In fase di erogazione dell’anticipo, il pagamento può essere effettuato nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato D.M.; si precisa inoltre che in ogni caso l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.
Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.
PAGAMENTO ANTICIPATO DOMANDA PAC 2015

LEGGE DI STABILITA' E AGRICOLTURA

Con l'approvazione della legge di stabilità (ex "Finanziaria") 2016 sono state adottate diverse misure a favore degli agricoltori:
CANCELLAZIONE DI IMU E IRAP
Con l'obiettivo di tutelare il reddito degli agricoltori e di favorire il rilancio immediato degli investimenti l'I.R.A.P. (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) sui terreni sono state cancellate: un risparmio per le aziende agricole di 600 milioni di euro che nelle intenzioni del legislatore andranno utilizzati per aumentare la competitività, creare occupazione e affrontare con più forza la sfida dei mercati anche internazionali.
PIU' TUTELA DEL REDDITO
Al fine di garantire la tutela del reddito contro i fenomeni di eccezionale avversità atmosferica, viene finanziato con 140 milioni di euro in due anni il programma di agevolazioni assicurative in agricoltura contro le calamità naturali.
PIU' INNOVAZIONE E SICUREZZA
Presso l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), ed al fine di favorire l'innalzamento degli standard di sicurezza a favore dei lavoratori, l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza delle prestazioni, è stato istituito un fondo di 45 milioni di euro per il rinnovo (mediante l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto) di macchine o trattori agricoli e forestali che utilizzano  tecnologie innovative, sicure e sostenibili.
MENO TASSE PER GLI ALLEVATORI
E' stata inserita nel Piano latte l'aumento della compensazione IVA dall'8,8 al 10%, il che si tradurrà in un risparmio fiscale di circa 0,5 €/cent al litro di latte venduto.

GLI ESEMPI DEL MIPAAF SU QUANTO RISPARMIANO LE AZIENDE

NORD Azienda di produzione di latte in Lombardia, con un fatturato da 400 mila euro:
 3.100 euro di taglio Irap
 1.800 euro di taglio Imu
 5.600 euro di aumento compensazione IVA
 Totale: 10.500 euro di tasse in meno

CENTRO Azienda vitivinicola in Abruzzo, con una estensione di 12 ettari:
 4.660 euro di taglio Irap
 4.220 euro di taglio Imu
 Totale: 8.880 euro di tasse in meno

SUD Azienda di agrumi in Sicilia, con una estensione di 14 ettari:
 5.386 euro di taglio Irap
 6.858 euro di taglio Imu
 Totale: 12.244 euro di tasse in meno

Inoltre, dopo l'accorpamento di Cra e Inea nel nuovo CREA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), prosegue l’azione di razionalizzazione degli enti collegati al Mipaaf. Per aumentare l’efficienza dell’amministrazione e favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, la Legge di Stabilità prevede che l’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e la Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare (SGFA) vengano incorporati nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

LEGGE DI STABILITA' E AGRICOLTURA

DEFINITE LE NORME PER I "PICCOLI AGRICOLTORI"

Dopo la pubblicazione degli esiti dei calcoli dei titoli provvisori da attribuire alle aziende agricole aventi diritto (vedi PUBBLICATI I TITOLI PAC 2015-2020) sono state disposte le modalità di accesso al Regime per i piccoli agricoltori, regime che ha lo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori: sul sito del SIAN è possibile verificare anche se si è stati iscritti d'ufficio al Regime dei piccoli agricoltori.
Al fine di semplificare gli adempimenti per il completamento delle richieste di aiuti diretti per il 2015, AGEA provvede a iscrivere d’ufficio al regime dei piccoli agricoltori gli agricoltori che hanno presentato una domanda unica con un importo complessivo richiesto fino a 1.250,00 euro, stimato sulla base dei titoli provvisori calcolati dal Registro Nazionale Titoli, considerando, altresì, le eventuali componenti aggiuntive (pagamento per l’inverdimento, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento per il sostegno accoppiato) e sulla base degli elementi indicati nella domanda, anche se esiste la possibilità di aderire su base volontaria.
L'agricoltore che, essendo stato iscritto d'ufficio al “regime dei piccoli” intende uscirne, ha la possibilità di esercitare la facoltà di recesso entro il 15 ottobre; va ricordato che chi si ritira dal “regime dei piccoli” perde definitivamente il diritto a partecipare a tale regime e che il ritiro dal regime avvenuto successivamente al 15 ottobre 2015 avrà effetto a partire dalla campagna 2016.
Ma quali sono i vantaggi per chi decide di scegliere questa particolare opzione?
- si viene esonerati dalle pratiche del greening (o inverdimento o pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente)
- la domanda sarà redatta in forma semplificata
- la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come la condizionalità ed i controlli, saranno pIù semplici
Ci saranno però degli obblighi:
- gli agricoltori aderenti al regime dei “piccoli” devono mantenere, per tutto il periodo di adesione allo stesso, un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero dei titoli detenuti
- il pagamento non deve essere inferiore ad € 250 per gli anni 2015 e 2016 e ad € 300 a partire dal 2017
- a partire dal 2016, nella domanda PAC dovranno apparire tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto della normativa (art 64, Reg. UE 1307/13).
Bisogna poi ricordare che la presentazione di qualsiasi altra domanda legata alla richiesta di contributi per ogni altra tipologia i pagamento diretto (ad esempio pagamenti accoppiati, per il settore zootecnico, ecc.) equivarrà alla richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.
I titoli soggetti a regime per i piccoli agricoltori non possono essere trasferiti, tranne in caso di successione effettiva o anticipata, nel qual caso si possono avere le seguenti possibilità:
- un agricoltore già aderente al regime per i piccoli agricoltori riceve titoli da un altro agricoltore anch'esso aderente allo stesso regime. In questo caso il beneficiario può scegliere se mantenere il proprio regime, subentrare in quello ricevuto (magari economicamente più conveniente) o uscire dal regime; la non scelta equivale alla richiesta di uscita dal regime per i piccoli agricoltori
- un agricoltore non aderente al regime riceve titoli da un agricoltore aderente al regime per i piccoli agricoltori; in questo caso la domanda di attivazione dei propri titoli corrisponde al ritiro dal regime dei titoli ricevuti in successione.

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DEFINITE LE NORME PER I "PICCOLI AGRICOLTORI"

PUBBLICATI I TITOLI PAC 2015-2020

Sono stati pubblicati sul portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gli esiti dei calcoli dei titoli provvisori da attribuire alle aziende agricole aventi diritto.
Va ricordato che i titoli attualmente calcolati e assegnati sono provvisori, in quanto possono essere soggetti a variazione nel numero e/o nel valore in seguito all’esito dei controlli previsti dalla normativa regolamentare e nazionale ancora in corso.
Ai sensi dell’art. 18 del Reg. (UE) n. 639/2014, i titoli definitivi saranno calcolati entro il 1° aprile 2016.

Per poter consultare gli esiti del calcolo è necessario accedere al portale del SIAN http://www.sian.it, quindi seguire i link Servizi (in alto a sinistra), Consultazione, Consultazione pubblica Esito calcolo titoli 2015-2020; a questo punto si aprirà la pagina da dove, inserendo il CUAA della propria azienda, sarà possibile visualizzare l'esito del calcolo nonchè il numero ed  il valore dei titoli e l'effetto della convergenza da qui al 2019.


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PUBBLICATI I TITOLI PAC 2015-2020

NORME SULLA CONDIZIONALITA' 2015

Sono state pubblicate le norme di applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità per l'anno 2015 previste dai Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014. Le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità ed i relativi obblighi sono contenuti nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180/2015 del 23 gennaio 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.
I Settori di condizionalità, suddivisi per temi principali e quindi per criteri e norme sono:
1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
Tema Acque
- Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
- Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione
- Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Tema Suolo e stock di carbonio
- Copertura minima del suolo
- Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione
- Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Tema Biodiversità
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
Tema Sicurezza alimentare
- Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
Tema Identificazione e registrazione degli animali
- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97
- Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
Tema Malattie degli animali
- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Tema Prodotti fitosanitari
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
3 Igiene e benessere degli animali
Tema Benessere degli animali
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
4 Mantenimento dei pascoli permanenti
- Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013


NORME SULLA CONDIZIONALITA' 2015

APPROVATO IL P.S.R. LOMBARDIA 2014-2020

Dopo l'adozione da parte della UE, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato il nuovo P.S.R. 2014-2020.
Per avere maggiori informazioni puoi consultare la pagina della D.G. Agricoltura "PSR 2014-2020: dopo il sì della UE, il "timbro" di Regione Lombardia" dove troverai, tra le altre cose, la Scheda informativa sul Programma di Sviluppo Rurale, la Delibera di approvazione e i suoi allegati (tra cui la Classificazione territoriale, il materiale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, l'Elenco delle razze animali minacciate di estinzione, l'Elenco delle specie e varietà erbacee ed arboree, il Calcolo premi e costi standard, la Direttiva Quadro Acque Corpi Idrici ed altro ancora).

APPROVATO IL P.S.R. LOMBARDIA 2014-2020

ADOTTATO P.S.R. LOMBARDIA 2014-2020

L'U.E. ha adottato il nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia.
Per avere maggiori informazioni puoi visitare la pagina "La UE vara il PSR 2014 - 2020" dal sito della DG Agricoltura della Regione Lombardia, nella quale trovi anche la SCHEDA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

ADOTTATO P.S.R. LOMBARDIA 2014-2020

GREENING PAC

dal sito del MIPAF un documento di lavoro sul greening e sulle pratiche agricole equivalenti >>>

GREENING PAC

PAC 2014-2020

dal sito del MIPAF due presentazioni; una sulla storia della PAC dalle sue origini ad oggi ed una sulla nuova PAC 2014-2020 vai alla pagina

PAC 2014-2020

LA P.A.C. IN PILLOLE

Che cos'è la PAC
La Politica Agricola Comune nasce nel 1962 con il duplice obiettivo di garantire, ai cittadini dell'UE, prodotti agroalimentari a prezzi accessibili (sicurezza alimentare) e, ai produttori agricoli, un adeguato tenore di vita e l'applicazione di prezzi congrui.
La PAC rappresenta la prima politica integrata dell'Unione Europea che ha fatto da apripista ed ha favorito la creazione del mercato unico europeo.
Oggi, dopo sessant'anni, la PAC, accanto agli obiettivi della sicurezza alimentare e del sostegno agli agricoltori, si trova ad affrontare nuove sfide come quelle della tutela e della gestione sostenibile delle risorse naturali, dei cambiamenti climatici, del mantenimento delle comunità rurali, della salvaguardia della biodiversità e del benessere degli animali.
La PAC 2014 2020
Per rispondere a queste nuove sfide il 3 marzo 2010, con la presentazione del documento "Europa 2020: una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", si è avviato il lungo percorso di riforma della PAC 2014-2020 che si è concluso il 26 giugno 2013 con l'accordo tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea (trilogo). La nuova riforma, entrata in vigore il 1 gennaio 2014 ha visto il coinvolgimento anche della società civile e dei soggetti interessati.
Giovane, verde, sostenibile, competitiva sono le parole chiave della riforma della PAC 2014-2020.
Il primo Pilastro
La PAC è articolata in due pilastri.
Il primo Pilastro riguarda le misure di sostegno al mercato (Organizzazione Comune di Mercato unica) e i pagamenti diretti.
Il 30% dei nuovi pagamenti diretti, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015 e che riguarderanno gli agricoltori attivi, è legato al "Greening" (inverdimento) ovvero al rispetto di tre pratiche agricole sostenibili ed ecocompatibili quali la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti e la tutela delle zone di interesse ecologico.
Il primo Pilastro è finanziato totalmente dall'UE attraverso il fondo FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di GAranzia). Le risorse assegnate all'Italia per il 1° pilastro ammontano a circa 1,8 miliardi di euro all'anno per un totale, nel periodo, di 27 miliardi di euro.
Il secondo Pilastro
Il secondo Pilastro riguarda la Politica di Sviluppo Rurale nel periodo 2014-2020 orientata al raggiungimento di 3 obiettivi strategici:
1. stimolare la competitività del settore agricolo
2. garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima
3. realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e la difesa dei posti di lavoro.
La politica di sviluppo rurale sarà attuata attraverso i programmi regionali (PSR) e nazionali (PON).
I Programmi dovranno basarsi su almeno 4 delle seguenti 6 priorità, a loro volta articolate in 18 focus area, individuate dalla Politica di sviluppo rurale:

1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste;
3. promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste;
5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6. promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Almeno il 30% delle risorse stanziate dovrà essere destinato allo sviluppo rurale per finanziare le misure relative all'agricoltura biologica, alle zone soggette a vincoli naturali, alla gestione del suolo e alla lotta contro il cambiamento climatico e almeno il 5% per l'approccio LEADER.
I PSR potranno prevedere anche dei sottoprogrammi tematici riguardanti, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane, le filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonchè la biodiversità.
Il secondo Pilastro è cofinanziato dall'UE attraverso il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e dagli Stati membri.
L'Accordo di Partnerariato (AP) 2014-2020, documento da cui deriva la programmazione dei PSR e dei PON è articolato in 11 obiettivi tematici (OT), evidenzia che il FEASR partecipa prevalentemente al sostegno dell'OT3 "Competitività dei sistemi produttivi" e, in linea con la strategia di Europa 2020, agli OT 4 "Energia sostenibile e qualità della vita", OT5 "Clima e rischi ambientali" e OT6 "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali".
L'Italia potrà contare su circa 10,4 miliardi di euro, a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento nazionale per un totale di 20,8 miliardi di euro.
Di questi, 18,6 miliardi di euro sono destinati all'attuazione dei 21 PSR e 2,2 ai 2 PON, uno relativo alla "Rete rurale nazionale" e l'altro a gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità.

Tratto dalla brochure 
PER UN'AGRICOLTURA AL PASSO COI TEMPI - http://alpassocoitempi.it/

a cura di 
ACLI Terra e CAA ACLI