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BANDO PER ORTI DIDATTICI, SOCIALI E URBANI


Con DGR n. 4285 del 6.11.2015 sono stati approvati i criteri, nonchè le modalità operative, per l’assegnazione ai comuni, agli istituti scolastici e ai gestori di aree protette dei fondi regionali per la realizzazione di orti didattici, urbani, sociali periurbani e collettivi previsti dalla legge regionale 18/2015 “Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi” (vedi ORTI DIDATTICI, SOCIALI E URBANI su questo blog).
Possono presentare progetti per accedere al cofinanziamento:
- i comuni per progetti di nuovi orti urbani, sociali periurbani e collettivi;
- le scuole per l'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado per progetti di nuovi orti didattici;
- gli enti gestori di aree protette (L.R. n. 86/83) per nuovi orti urbani, sociali periurbani e collettivi.
Si ricorda che possono beneficiare del cofinanziamento solo orti di nuova realizzazione e che non abbiano già beneficiato per il medesimo progetto di altre misure di sostegno.
Le domande potranno essere presentate dal giorno 23 al 30 novembre 2015.
Il contributo copre il 50% delle spese di progettazione, realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature e fattori di produzione ed iniziative formative e informative per un importo massimo di:
- euro 300,00 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali periurbani e orti urbani, fino a un massimo di 10.000 euro;
- euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti collettivi, fino a un massimo di 1.800 euro.
Per approfondimenti consulta la pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia dove troverai la DGR 4285, le modalità di partecipazione ed il modulo di domanda di finanziamento: trovi invece la L.R. 18/2015 a questo link.

Per maggiori informazioni, suggerimenti, consulenze compila il modulo di contatto in alto a destra

BANDO PER ORTI DIDATTICI, SOCIALI E URBANI

GLI ORTI URBANI COME FATTORE DI INCLUSIONE SOCIALE

Sono stati pubblicati sul sito de Il Verde Editoriale gli atti del convegno "Il verde urbano produttivo" tenutosi venerdì 11 settembre presso il FLORMART di Padova, in occasione del premio "La città per il verde - 16° edizione 2015" .

Puoi trovare anche il mio intervento "Gli orti urbani come fattore di inclusione sociale"




GLI ORTI URBANI COME FATTORE DI INCLUSIONE SOCIALE

VARATA LA LEGGE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 208 del 8 settembre 2015 la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, che entrerà quindi in vigore il giorno 23 settembre.
La legge specifica quali sono le attività che rientrano in tale ambito e cioè:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraversol’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto, dovrà stabilire i requisiti minimi e le modalità con cui le attività di AS dovranno essere svolte che, se esercitate da imprenditori agricoli, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile*.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano devono invece stabilire le modalità per il riconoscimento degli operatori di AS (che possono anche creare organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale), i cui elenchi devono essere resi pubblici.
I fabbricati rurali già esistenti sul fondo ed utilizzati per attività di AS mantengono il riconoscimento della ruralità.
A sostegno degli imprenditori che svolgono attività di AS:
- le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche o ospedaliere possono inserire nelle gare di fornitura criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’AS;
- i Comuni possono definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’AS nelle aree pubbliche,
- nelle operazioni di alienazione o locazione di terreni agricoli appartenenti ad Enti pubblici sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di AS
- chi opera nel settore dell'AS può essere assegnatario dei beni confiscati alla malavita
- nei Piani di Sviliuppo Rurale, al fine di promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’AS, le Regioni favoriscono l'istituzione tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di AS.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto adotta le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà i seguenti compiti:
a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di AS, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di AS, alla semplifi cazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di AS nel territorio nazionale, anche al fine di facilitarela diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di AS e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’AS nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
L'Osservatorio dovrà inoltre coordinarsi nella sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*Art. 2135 (1).
Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

VARATA LA LEGGE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'

Dal 1 settembre 2015 è possibile aderire alla "Rete del lavoro agricolo di qualità", un organismo autonomo nato per rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo.
Possono fare richiesta le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Per accedere alla procedura basta andare alla pagina dedicata del MIPAF, dove si trova il link per collegarsi direttamente al servizio on line dell'INPS.

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA'

IL VERDE URBANO PRODUTTIVO


Venerdì 11 settembre presso il FLORMART di Padova, in occasione del premio "La città per il verde - 16 edizione 2015" è in programma il Focus Verde Urbano 2015 in cui si terrà un convegno dal titolo "IL VERDE URBANO PRODUTTIVO".
Parteciperò come relatore con un intervento dal titolo:

"Gli orti urbani come fattore di inclusione sociale" 


L'iniziativa è promossa dalla casa editrice Il Verde Editoriale, che pubblica la rivista Acer:
per maggiori informazioni >>>>>
per il programma completo del convegno >>>>>
 
IL VERDE URBANO PRODUTTIVO

ORTI DIDATTICI, SOCIALI E URBANI

Pubblicato sul supplemento n. 27 del 3 luglio del BURL della Regione Lombardia la Legge Regionale 1 luglio 2015 n. 18 "Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi".
Il testo è disponibile o dal servizio BURL online della Regione Lombardia (link esterno) oppure, in forma non ufficiale, a questo LINK

ORTI DIDATTICI, SOCIALI E URBANI

L'ORTOTERAPIA

Rivistadiagraria.org
Con il termine anglosassone horticultural therapy, si intende un processo che utilizzando impianti e attività ortoflorovivaistiche favorisce l'adeguamento sociale, educativo, psicologico e fisico delle persone, migliorando così il corpo e la mente. Rappresenta un sostegno alle tradizionali cure mediche, anche se va sottolineata l’utilità del contatto tra i nostri sensi e la natura anche per le persone che non presentano malattie e/o disabilità...
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L'ORTOTERAPIA

HORTICULTURAL THERAPY

L'estratto dalla relazione tenuta in data 8 maggio 2009 al convegno “Cremona inclusiva – Percorsi di integrazione nella comunità di tutti e di ciascuno” organizzato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, nonchè le slides in pdf della presentazione.

Con il termine anglosassone horticultural therapy, che nel nostro Paese viene solitamente tradotto in TERAPIA ORTICOLTURALE, ORTICOLTURA TERAPEUTICA o ORTOGIARDINOTERAPIA (anche se le espressioni che maggiormente rispecchiano le attività svolte e le implicazioni curative sono TERAPIA ASSISTITA CON LE PIANTE o RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA NATURA), si intende un processo che utilizzando impianti e attività ortoflorovivaistiche favorisce l'adeguamento sociale, educativo, psicologico e fisico delle persone, migliorando così il corpo e la mente.
Utilizzata fin dall'antichità in alcune tecniche terapeutiche orientali, bisogna però attendere gli studi dello statunitense Benjamin Rush (1745 – 1813, considerato il “padre della psichiatria americana”), che nella sua opera “Malattie della mente” descrive scientificamente le potenzialità di un approccio terapeutico fondato sull’utilizzo delle piante e sulle attività di giardinaggio, affermando tra le altre cose che lavorare il terreno ha un benefico effetto sulla salute mentale.
La terapia orticolturale prevede fondamentalmente tre ambiti di intervento:
GIARDINAGGIO TERAPEUTICO
GIARDINI TERAPEUTICI
HEALING LANDSCAPE (interazione visiva con un paesaggio verde)
e rappresenta un sostegno alle tradizionali cure mediche, anche se va sottolineata l’utilità del contatto tra i nostri sensi e la natura anche per le persone che non presentano malattie e/o disabilità.
 Caratteristica comune a tutte queste applicazioni dell'HT è quella di favorire il contatto del paziente-utente con le piante attraverso i diversi sensi (tatto, vista, odorato, ma anche udito e gusto), favorendo in tal modo stimolazione ed adeguate risposte dei fruitori, che possono essere soggetti con disabilità sia fisiche che psichiche.
 D’altro canto non servono studi particolari, ma bastano la nostra esperienza personale e la nostra intuizione, per sapere che il contatto con la natura, la vista di un paesaggio o di un grande prato verde, il profumo dei fiori inducono nelle persone sensazioni di benessere, tranquillità, rilassatezza.
 L’H.T. viene definita come “una disciplina medica che usa le piante, l’attività di giardinaggio e l’innata affinità che noi sentiamo verso la natura come mezzo professionale in programmi di terapia e riabilitazione” (Davis, 1995).
 La cura delle piante comporta diversi aspetti:
comportamentale: il contatto diretto con la natura riduce lo stress, i comportamenti aggressivi, la fatica mentale e aiuta a combattere disagio, tensioni, depressione e ansia. La luce verde riflessa dalle piante è un potente tranquillante e la possibilità di lasciare liberi i pensieri di fluire induce calma e quiete interiori;
cognitivo: seminare, veder crescere una pianta, aiutarla a fiorire aumenta l’autostima, stimola l’iniziativa, abitua a prendere decisioni, riequilibra in concetto di sequenza temporale e ci riavvicina ai ritmi della natura;
fisico: è una forma di attività fisica dolce e non stressante che comporta movimenti di entrambe le mani, la coordinazione occhio-mano, che stimola le capacità olfattive, uditive, gustative, visive e tattili. Risveglia il senso di meraviglia, della sorpresa, della gioia, dello scopo, della finalità; terapeutico: migliora la socializzazione, aiuta a ridurre lo stress, stimola e migliora la memoria a breve e lungo termine, stimola e migliora l’orientamento nel tempo e nello spazio, stimola e migliora la capacità di calcolo, stimola e migliora la concentrazione e l’attenzione, stimola e migliora il linguaggio e le capacità di scrittura e lettura, contribuisce a controllare l’uso ed il dosaggio della forza, stimola il pensiero logico, contribuisce ad esercitare la motilità, l’intenzionalità dei movimenti uni e bilaterali, i movimenti bimanuali, la coordinazione dei movimenti fini e globali, la coordinazione occhio-mano, contribuisce a migliorare la resistenza muscolare, il controllo e l’uso dei muscoli che sorreggono il capo, il mantenimento della posizione eretta per un certo periodo, è flessibile, non è invasiva, mostra la realizzazione del proprio lavoro e consente di ricevere la relativa gratificazione, è uno strumento versatile che permette un’ampia scelta di attività e diversi livelli di strutturazione del lavoro, stimola e migliora la comprensione, stimola e migliora il giudizio.

agr. prof. Ezio Casali

La bibliografia è disponibile presso l'autore
HORTICULTURAL THERAPY