
I punti principali del
decreto riguardano:
- la fase della
distribuzione, durante la quale la temperatura non deve mai scendere
sotto gli 8°C; tale temperatura deve essere mantenuta anche nelle
celle di conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei
prodotti finiti (in questi ultimi tre casi tranne per quelle materie
prime che per loro natura possono essere conservate a temperature
superiori). Negli ambienti di lavorazione la temperatura non deve
superare i 14°C.
- durante la lavorazione
è necessario prevedere almeno due cicli di lavaggio.
- l'aggiunta di prodotti
vegetali non freschi o secchi, che non può superare il 40% in peso
del prodotto finito.
- sono ammessi leggeri
difetti, a condizione che questi non pregiudichino l'aspetto globale,
la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
- le indicazioni
specifiche da riportare in etichetta che sono
a)
i “prodotto lavato e
pronto per il consumo” o
ii “prodotto lavato
e pronto da cuocere”
Il termine “prodotto”
può essere sostituto da uno più specifico
b) le istruzioni per
l'uso per i prodotti da cuocere
c) la dicitura
“conservare in frigorifero a temperature inferiori agli 8°C”
d) la dicitura “consumare
entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre
la data di scadenza” (ciò non vale per i prodotti lavati e
pronti da cuocere nella confezione integra).
- gli imballaggi dovranno
essere riciclabili.
- vi sono poi indicate
tutti i riferimenti per i requisiti igienici e sanitari, i piani di
campionamento, i limiti e l'interpretazione dei risultati delle
prove.
NUOVE NORME PER GLI ORTAGGI DI IV GAMMA
NUOVE NORME PER GLI ORTAGGI DI IV GAMMA
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