Dopo la pubblicazione degli esiti dei calcoli dei titoli provvisori da attribuire alle aziende agricole aventi diritto (vedi PUBBLICATI I TITOLI PAC 2015-2020) sono state disposte le modalità di accesso al Regime per i piccoli agricoltori, regime che ha lo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori: sul sito del SIAN è possibile verificare anche se si è stati iscritti d'ufficio al Regime dei piccoli agricoltori.
Al fine di semplificare gli adempimenti per il completamento delle richieste di aiuti diretti per il 2015, AGEA provvede a iscrivere d’ufficio al regime dei piccoli agricoltori gli agricoltori che hanno presentato una domanda unica con un importo complessivo richiesto fino a 1.250,00 euro, stimato sulla base dei titoli provvisori calcolati dal Registro Nazionale Titoli, considerando, altresì, le eventuali componenti aggiuntive (pagamento per l’inverdimento, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento per il sostegno accoppiato) e sulla base degli elementi indicati nella domanda, anche se esiste la possibilità di aderire su base volontaria.
L'agricoltore che, essendo stato iscritto d'ufficio al “regime dei piccoli” intende uscirne, ha la possibilità di esercitare la facoltà di recesso entro il 15 ottobre; va ricordato che chi si ritira dal “regime dei piccoli” perde definitivamente il diritto a partecipare a tale regime e che il ritiro dal regime avvenuto successivamente al 15 ottobre 2015 avrà effetto a partire dalla campagna 2016.
Ma quali sono i vantaggi per chi decide di scegliere questa particolare opzione?
- si viene esonerati dalle pratiche del greening (o inverdimento o pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente)
- la domanda sarà redatta in forma semplificata
- la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come la condizionalità ed i controlli, saranno pIù semplici
Ci saranno però degli obblighi:
- gli agricoltori aderenti al regime dei “piccoli” devono mantenere, per tutto il periodo di adesione allo stesso, un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero dei titoli detenuti
- il pagamento non deve essere inferiore ad € 250 per gli anni 2015 e 2016 e ad € 300 a partire dal 2017
- a partire dal 2016, nella domanda PAC dovranno apparire tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto della normativa (art 64, Reg. UE 1307/13).
Bisogna poi ricordare che la presentazione di qualsiasi altra domanda legata alla richiesta di contributi per ogni altra tipologia i pagamento diretto (ad esempio pagamenti accoppiati, per il settore zootecnico, ecc.) equivarrà alla richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.
I titoli soggetti a regime per i piccoli agricoltori non possono essere trasferiti, tranne in caso di successione effettiva o anticipata, nel qual caso si possono avere le seguenti possibilità:
- un agricoltore già aderente al regime per i piccoli agricoltori riceve titoli da un altro agricoltore anch'esso aderente allo stesso regime. In questo caso il beneficiario può scegliere se mantenere il proprio regime, subentrare in quello ricevuto (magari economicamente più conveniente) o uscire dal regime; la non scelta equivale alla richiesta di uscita dal regime per i piccoli agricoltori
- un agricoltore non aderente al regime riceve titoli da un agricoltore aderente al regime per i piccoli agricoltori; in questo caso la domanda di attivazione dei propri titoli corrisponde al ritiro dal regime dei titoli ricevuti in successione.
Per maggiori informazioni puoi compilare il modulo di contatto in alto a destra
DEFINITE LE NORME PER I "PICCOLI AGRICOLTORI"
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